Sez. 1, Sentenza n. 381 del 23/02/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153297 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - FORMALITÀ PER LA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL P.M. - NATURA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - FORMALITÀ PER LA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL P.M. - NATURA.*
Le formalità per la citazione dell'imputato devono essere adattate, nel caso di giudizio direttissimo, alla natura di tale giudizio; pertanto il Presidente del tribunale è il solo competente a provvedere alla citazione medesima sulla base di quella precedentemente effettuata dal P.m., alla quale non può negarsi contenuto di richiesta di procedere con rito direttissimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)