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Sez. 1, Sentenza n. 381 del 23/02/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153297 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - FORMALITÀ PER LA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL P.M. - NATURA.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153297-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - FORMALITÀ PER LA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - CITAZIONE DEL P.M. - NATURA.*

Le formalità per la citazione dell'imputato devono essere adattate, nel caso di giudizio direttissimo, alla natura di tale giudizio; pertanto il Presidente del tribunale è il solo competente a provvedere alla citazione medesima sulla base di quella precedentemente effettuata dal P.m., alla quale non può negarsi contenuto di richiesta di procedere con rito direttissimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)