Sez. 1, Sentenza n. 7323 del 26/04/1985 Ud. (dep. 23/07/1985) Rv. 170179 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - PRINCIPIO DELLA IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO - ADEMPIMENTI - ........... LA CITAZIONE DELLO IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO - PRINCIPIO DELLA IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO - RINVIO DEL DIBATTIMENTO - ADEMPIMENTI - ........... LA CITAZIONE DELLO IMPUTATO - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
In virtù del principio della irretrattabilità dell'Azione penale, in nessun caso il procedimento direttissimo atipico può retrocedere dal tribunale al P.m., a meno che ciò non sia disposto dal giudice del dibattimento per la insussistenza delle condizioni di legittimità formale e salvo che si ritenga necessario - da parte di quel giudice - acquisire prove da raggiungere mediante speciali indagini incompatibili con la speditezza del rito, disponendosi, in questo caso, con la chiusura del dibattimento, l'istruzione formale ai sensi dell'art. 504, primo comma cod. proc. pen.. ne consegue che nel caso di mero rinvio del dibattimento ogni eventuale provvedimento, ivi compresa la citazione dell'imputato, deve essere preso dallo stesso giudice del dibattimento, che si può provvedere sulla base di quella precedentemente effettuate dal P.m. senza necessità di specifico ulteriore decreto. (V mass n 161227, per la prima parte; (V mass n 153297, per la seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)