diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10889 del 07/05/2018 (Rv. 648174 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Soggetti già abilitati a trasmettere rientranti tra quelli di cui all’art. 32 l. n. 223 del 1990 - Modifica non autorizzata caratteristiche tecniche del proprio impianto di trasmissione - Obbligo di nuova denuncia di inizio attività - Insussistenza - Conseguenze - Applicabilità sanzione ex art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003 per violazione art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003 - Esclusione - Applicabilità art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648174-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - IN GENERE

In forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 28, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 98 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 25 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)