Sez. U, Ordinanza n. 26817 del 19/12/2009 (Rv. 611095 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Società interamente partecipata da un Comune al fine di diffondere un programma televisivo civico e di realizzare un impianto di captazione dei segnali televisivi via etere per distribuirli via cavo - Provvedimenti comunali ed attività relative - Rimozione delle antenne sui fabbricati cittadini e diffusione via cavo dei programmi televisivi delle emittenti locali trasmettenti via etere - Controversia promossa dalle emittenti locali per il ripristino dello "status quo ante" ed il risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE
La controversia promossa da emittenti radiotelevisive private, titolari di concessioni per la diffusione di programmi via etere terrestre in ambito locale, nei confronti di un Comune e (nella specie) della società da esso interamente partecipata (costituita al fine di diffondere un canale televisivo civico e di realizzare un impianto di captazione dei segnali televisivi diffusi via etere nel territorio comunale e distribuirli via cavo, così da consentire la rimozione delle antenne dai tetti dei fabbricati cittadini) risultati privi di specifica autorizzazione ministeriale per l'installazione e l'esercizio degli impianti ripetitori prevista dall'art. 30 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, per sentirli condannare alla immediata cessazione della ritrasmissione via cavo dei programmi da esse emittenti diffusi via etere, al ripristino delle antenne rimosse e al risarcimento del danno per la impossibilità di effettuare la sperimentazione del digitale terrestre a motivo della anzidetta rimozione delle antenne e per la mancata ricezione dei programmi trasmessi da esse emittenti, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, la installazione e l'esercizio degli impianti ripetitori in assenza di autorizzazione ministeriale è attività vietata e sanzionata, dall'art. 52 del citato d.lgs. n. 177, con il richiamo alle disposizioni anche di carattere penale dettate dall'art. 98 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non essendo, quindi, ipotizzabile che la gestione pubblica di un servizio si risolva nel coordinato compimento di atti costituenti illeciti, istantanei o permanenti, con l'ulteriore conseguenza che i comportamenti innanzi descritti e i provvedimenti da essi presupposti costituiscono attività soggette al rispetto del principio del "neminem laedere" e non già riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A., e dovendo, quindi, escludersi che la relativa controversia possa spettare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 30, Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 177 art. 52, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)