Sez. U, Ordinanza n. 15203 del 03/07/2006 (Rv. 590413 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Requisizione in uso di un bene di proprietà privata - Domanda di restituzione del bene requisito e di risarcimento del danno da ingiustificata detenzione del bene - Scadenza del termine di efficacia - Non contestazione sul provvedimento di requisizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Con riferimento a domanda di restituzione del terreno requisito, e di risarcimento del danno per il protrarsi dell'occupazione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ove, per la scadenza del termine stabilito dall'ordinanza di requisizione, essa sia divenuta inefficace, sicché non è in contestazione il provvedimento di requisizione e la controversia non ha ad oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/08/1940 num. 1741 art. 67, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)