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Sez. U, Ordinanza n. 3167 del 09/02/2011 (Rv. 616067 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio - Art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001 - Finalità - Controversia promossa da privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi di tale norma - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616067-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'occupazione temporanea di aree disposta ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non è finalizzata all'esproprio, bensì a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo, funzionale alla corretta esecuzione dei lavori previsti; ne consegue che la controversia promossa da un privato per la restituzione di un fondo occupato ai sensi della norma citata - non avendo ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi e rimanendo estranea alla materia espropriativa vera e propria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea, senza lamentare vizi di illegittimità del relativo provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 49, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)