Sez. 5, Sentenza n. 4726 del 04/02/1981 Ud. (dep. 22/05/1981) Rv. 148919 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI.*
Per la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 2 cod pen, l'Azione del provocato deve essere determinata da uno stato d'ira collegato ad un fatto ingiusto del provocatore e non riconducibile ad un diverso stato psicologico, qual e quello dell'odio o del risentimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)