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Sez. 1, Ordinanza n. 10603 del 19/04/2024 (Rv. 670883-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Appalto pubblico - Apposizione di riserve - Rinuncia espressa e tacita alle riserve da parte dell’appaltatore - Condizioni. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670883-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

In tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto.

Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 117, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)