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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2739 del 05/02/2018 (Rv. 647368 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | - Rinunzia tacita - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio o inerzia - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647368-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. (Nella specie, una società aveva aderito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società poi fallita, che prevedeva l’alienazione del marchio da parte di quest’ultima; la S.C. ha escluso la configurabilità, in tale comportamento adesivo, di una rinuncia tacita alla penale correlata all’inadempimento dell’obbligazione, in precedenza assunta dalla fallita, di conferire detto marchio in una terza società che entrambe avevano pattuito di costituire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)