Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269148 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Consumo di gruppo - Art.73, comma primo - Bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Causa di non punibilità - Applicabilità al fornitore dello stupefacente che partecipi all'uso di gruppo - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, deve essere esclusa in radice, a favore del fornitore, l'ipotesi del "consumo di gruppo" quando questi assuma, insieme con il cessionario, parte della sostanza ceduta, in quanto tale ipotesi comporta la netta separazione tra la condotta di chi vende, sempre penalmente rilevante, e quella di chi acquista e detiene sin da subito per conto del gruppo, perchè solo nei confronti di quest'ultimo è ipotizzabile la non punibilità della successiva condotta di consegna materiale, in favore degli altri componenti (acquirenti) del gruppo, della porzione di sostanza di propria pertinenza idealmente detenuta sin dal momento dell'acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)