Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21559 del 18/10/2011 (Rv. 619871 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimento disciplinare - Impugnazione - Deliberazione del Consiglio dell'ordine di inizio del procedimento disciplinare - Impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - Ammissibilità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
In tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 44 del r.d. 22 ottobre 1925, n. 2537, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale degli architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell'ordine stabilisce d'iniziare il procedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/10/1925 num. 2537 art. 44, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)