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Sez. 3, Sentenza n. 15523 del 07/07/2006 (Rv. 593064 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Giudizi disciplinari - Procedimento - Disciplina ex artt. 43 e 44 r.d. n. 2537 del 1925 - Concorrente applicazione della disciplina del codice di procedura penale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie (mancata valutazione da parte del Consiglio Nazionale della richiesta di rinvio del procedimento per gravi motivi di salute) - Valutazione della violazione in base agli articoli 420 ter e 484 cod. proc. pen. - Esclusione - Valutazione della violazione del principio generale di interlocuzione nei procedimenti suscettibili di causare effetti negativi per l'interessato - Ammissibilità - Limiti del controllo di legittimità - Valutazione della natura dell'impedimento - Esclusione - Autosufficienza del ricorso.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593064-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

La normativa in materia di procedimento disciplinare a carico degli architetti ed ingegneri, dettata dalla legge n. 1395 del 1923, e dal relativo regolamento di attuazione (r.d. n. 2537 del 1925), prevede una disciplina specifica, la quale, in ragione di tale carattere, non consente la trasposizione in via analogica delle disposizioni del codice di procedura penale. Conseguentemente, la asserita violazione del diritto di difesa, costituito dalla mancata considerazione da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti della richiesta di rinvio per gravi motivi di salute dell'udienza, non può essere valutata sulla base degli articoli 420 ter e 484 del codice di procedura penale. Costituisce peraltro principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla Costituzione all'articolo 24 e dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con legge n. 844 del 1955, quello secondo cui, nei procedimenti da cui possano derivare effetti negativi, gli interessati devono essere posti nella condizione di interloquire, e conseguentemente deve ammettersi il controllo di legittimità sul rispetto di tali principi, controllo che non può spingersi, però, sino alla valutazione della natura dell'impedimento a comparire alle udienze, perchè tale valutazione è di competenza esclusiva dell'organo deliberante e non può formare oggetto del sindacato in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato altresì che l'interessato che aveva richiesto e ottenuto due rinvii della udienza non aveva documentato nel ricorso per cassazione, di aver richiesto un terzo rinvio dimostrando le ragioni che ne erano alla base).

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 844, Regio Decr. 22/10/1925 num. 2537 art. 43, Regio Decr. 22/10/1925 num. 2537 art. 44, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)