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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26958 del 24/10/2018 (Rv. 650893 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Danni derivanti dalla circolazione di veicoli - Prescrizione biennale - Più lungo termine prescrizionale previsto per il reato - Applicabilità - Azione di risarcimento del danno proposta da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650893-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)