Sez. 3 - , Ordinanza n. 32474 del 22/11/2023 (Rv. 669500 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Responsabilità extracontrattuale - Diritto al risarcimento del danno - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza dalla sentenza penale irrevocabile ex art. 2947, comma 3, c.c. - Patteggiamento - Applicabilità - Ragioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)