Sez. 5, Sentenza n. 4639 del 26/02/2014 (Rv. 630064 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Deliberazione di aumento di capitale sociale adottata contestualmente al conferimento nella società di azienda individuale - Obbligo di dichiarazione della variazione - Termine - Decorrenza - Dall'adozione della delibera - Fondamento - Conseguenze in tema di obblighi fiscali già della conferita.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di IVA, ed in ipotesi di conferimento di azienda individuale e contestuale delibera di aumento di capitale sociale della conferitaria, il termine per effettuare la denunzia di variazione di cui all'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo "ratione temporis" applicabile, decorre dal momento di adozione della delibera, in cui diviene efficace, "inter partes", il negozio di conferimento, senza che rilevi la disciplina civilistica dell'opponibilità delle delibere societare nei confronti dei terzi, che vanno salvaguardati rispetto alle modifiche sociali e la cui posizione è diversa da quella del Fisco, con la conseguenza, che, fin dal suddetto momento, gravano sulla conferitaria gli obblighi fiscali già della conferita.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)