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Sez. 5, Sentenza n. 15919 del 20/07/2011 (Rv. 618793 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione anche in caso di cessazione di attività - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di notifica degli atti.
Stato
decisa il 2011-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618793-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto, il principio ricavabile dall'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui ogni variazione degli elementi che connotano l'attività d'impresa, come indicati nella denuncia di inizio di attività (ivi compreso il luogo di esercizio), deve essere dichiarata entro 30 giorni all'ufficio IVA competente, pena l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria, non si applica nel caso di cessazione dell'attività di impresa, in quanto in tale ipotesi vengono meno le ragioni che giustificano l'obbligo di comunicazione. Ne consegue che nel caso in cui sia necessario notificare atti tributari dopo la cessazione dell'attività, la norma cui fare riferimento non è l'art. 35 cit., ma l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)