Sez. 5, Sentenza n. 27890 del 25/02/2009 Ud. (dep. 07/07/2009) Rv. 244198 - 01
CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) | Sostituzione del giudice popolare effettivo con quello supplente, intervenuto a istruttoria dibattimentale conclusa, avendo previamente assistito a tutte le udienze - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.
CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI)
Non si configura la nullità della sentenza qualora, nel procedimento davanti alla Corte d'assise, il magistrato supplente intervenga, a istruttoria dibattimentale conclusa, in sostituzione di quello effettivo impedito, in quanto la legge processuale prevede che i giudici supplenti partecipino alle udienze in modo da essere nella condizione di sostituire consapevolmente il componente effettivo impedito. Ne deriva che il magistrato supplente, avendo assistito a tutte le udienze, legittimamente subentra al magistrato effettivo impedito e concorre alla deliberazione della sentenza, senza necessità di rinnovazione del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)