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Sez. 6, Sentenza n. 2892 del 04/02/1998 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210377 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Decisioni collegiali - Corte d'Assise - Camera di consiglio - Presenza in camera di consiglio dei giudici popolari supplenti nelle fasi precedenti alla deliberazione finale - Violazione del principio di segretezza della decisione - Esclusione - Nullità della decisione e della sentenza - Esclusione - Presenza dei giudici popolari supplenti alla deliberazione finale - Esclusione - Violazione del principio di segretezza in ragione della loro presenza - Sussistenza - Nullità della sentenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210377-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Nel giudizio di corte d'assise la eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti alla chiusura del dibattimento, presenza che può essere giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, al bisogno, il giudice popolare assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del giudizio, non viola la segretezza della deliberazione, violazione da cui discenderebbe la nullità della stessa. Lo stesso art. 26 comma 2 della l. 10 aprile 1951 n. 287, stabilendo che i giudici popolari non possono essere sostituiti dopo la chiusura del dibattimento, segna l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata dei giudici aggiunti, divenuta inutile nel momento in cui, conclusasi l'istruttoria dibattimentale, deve passarsi alla fase della decisione finale, nel corso della quale nessuna sostituzione è possibile.

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1951 num. 287 art. 26 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 527, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)