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Sez. 3, Sentenza n. 2240 del 03/07/1968 (Rv. 334489 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - DANNI CAGIONATI AD AUTOVETTURA LOCATA A MINORE MUNITO DI PATENTE - RESPONSABILITA DEL GENITORE.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334489-01

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - DANNI CAGIONATI AD AUTOVETTURA LOCATA A MINORE MUNITO DI PATENTE - RESPONSABILITA DEL GENITORE.*

Colui che ha dato in locazione un'autovettura ad un minore, munito di patente, conoscendo la sua minore eta, puo agire a termini dell'art 2048 C.C. nei confronti del di lui genitore, che non abbia prestato il proprio consenso al contratto, qualora l'autovettura sia rimasta danneggiata nell'uso fattone dal minore. Infatti non puo ritenersi esente dalla responsabilita, prevista dall'art. 2048 cod.civ., il genitore per il solo fatto che il danno sia stato cagionato a seguito della volontaria consegna dell'autovettura, fatta dal danneggiato al minore in attuazione del contratto di locazione, giacche l'attivita del minore, consistente nell'uso dell'altrui autoveicolo, rientra nella sfera del dovere di sorveglianza del genitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)