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Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 18/07/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147656 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147656-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - RAPPORTI.*

Perche si abbia compartecipazione all'associazione per delinquere non basta l'accordo per la realizzazione di un programma criminoso, occorrendo, invece, la dimostrazione chiara e certa della sicura volonta del soggetto di entrare a far parte, come membro, della associazione per recare un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, all'attuazione, cioe, del programma di delinquenza per cui l'associazione e stata costituita. Quando, invece, l'attivita criminosa non puo essere ricondotta se non alla sussistenza di un accordo circoscritto alla realizzazione di uno o piu delitti nettamente individuati, la responsabilita penale non puo andare oltre i singoli delitti. (Conf mass n 143801).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)