Sez. 1, Sentenza n. 4081 del 06/07/1995 Cc. (dep. 23/11/1995) Rv. 202884 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere | Somme percepite come crediti di lavoro - Sequestrabilità nei limiti del quinto - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - In genere
Non sono soggette al limite di parziale impignorabilità, e sono quindi liberamente suscettibili del sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., le somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro e in sua libera disponibilità, in quanto sono confuse ormai nel suo patrimonio, mentre l'art. 545 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 317 cod. proc. pen., fissando il limite di pignorabilità nel quinto di detti crediti, si riferisce alla pignorabilità presso il datore di lavoro. (Fattispecie relativa a sequestro conservativo disposto, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e delle obbligazioni civili nascenti dal reato, su somme erogate - in forza di riparto parziale in procedura fallimentare riguardante società commerciale - a imputato di associazione per delinquere, truffa e falso in bilancio e da costui versate su conto corrente cointestato ad altra persona). (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)