Sez. 3, Sentenza n. 12902 del 20/11/2015 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 266761 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - In genere - Somme percepite come crediti di lavoro - Operatività del limite previsto dall'art. 545 cod. proc. civ. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle intere somme percepite dal lavoratore a titolo di credito di lavoro o pensione e già confluite nella sua disponibilità, atteso che i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., applicabili anche al sequestro preventivo, attengono solo ai crediti vantati nei confronti del datore di lavoro. (Fattispecie anteriore alle modifiche apportate al testo dell'art. 545 cod. proc. civ. dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. nella L. 6 agosto 2015, n. 132).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)