Sez. 1, Sentenza n. 12462 del 10/11/1999 (Rv. 531000 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclami - Provvedimenti decisori - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 26 della Legge Fallimentare - Effetti - Eliminazione dello istituto del reclamo - Esclusione - Applicazione delle disposizioni generali per i procedimenti in camera di consiglio - Termini di dieci giorni per la proposizione del reclamo - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
I provvedimenti decisori del Giudice delegato nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dal R.D. 13 marzo 1942 n. 267, sono impugnabili con il reclamo davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 Legge Fallimentare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione (non dal deposito), atteso che detto istituto del reclamo non è stato espunto dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 42/81, n. 303/85 e n. 55/86 le quali operano nel diverso senso di assoggettare il reclamo stesso alle disposizioni del rito camerale e agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione come previsto dall'art. 26 della Legge Fallimentare come modificato dalle sentenze additive della Corte Costituzionale n. 303/85 e 156/86.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)