Sez. 1, Sentenza n. 75 del 04/01/2001 (Rv. 542952 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Impugnazione - Reclamo ex art. 26 legge Fall. - Ammissibilità - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
I provvedimenti decisori emessi dal Giudice delegato nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dal R.D. 13 marzo 1942 n. 267 sono impugnabili con il reclamo davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 legge fall. nel termine di dieci giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, non risultando l'istituto del reclamo espunto dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 42/81, n. 303/85 e n. 55/86 - le quali operano nel diverso senso di assoggettare il reclamo stesso alle disposizioni del rito camerale e agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. con riguardo all'entità del termine per la sua proposizione ed alla relativa decorrenza, nonché alle garanzie del contraddittorio ed all'obbligo della motivazione (giusta disposto dall'art. 26 della legge fall. come modificato dalle sentenze additive della Corte Costituzionale n. 303/85 e 156/86) -, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione proposto direttamente avverso i provvedimenti del G.D., e non avverso il decreto del tribunale adottato, con riferimento ad essi, in sede di gravame, ex art. 26 citato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)