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Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 09/10/1962 (Rv. 254288 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO CONFERITO DOPO LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - ANTERIORITA RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - RILEVANZA DEGLI ELEMENTI ESTRINSECI ALLA PROCURA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - VALORE PROBATORIO DELL'ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE IN SEDE D'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO - MENZIONE DELLA PROCURA NELLA NOTA - MANCATA ATTESTAZIONE DELLA SUA INESISTENZA DA PARTE DEL CANCELLIERE - VALORE INDIZIARIO CIRCA IL DEPOSITO DEL MANDATO ASSIEME AL FASCICOLO DI PARTE.*
Stato
decisa il 1962-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254288-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - MANDATO CONFERITO DOPO LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - ANTERIORITA RISPETTO ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - RILEVANZA DEGLI ELEMENTI ESTRINSECI ALLA PROCURA - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE - VALORE PROBATORIO DELL'ATTESTAZIONE DEL CANCELLIERE IN SEDE D'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO - MENZIONE DELLA PROCURA NELLA NOTA - MANCATA ATTESTAZIONE DELLA SUA INESISTENZA DA PARTE DEL CANCELLIERE - VALORE INDIZIARIO CIRCA IL DEPOSITO DEL MANDATO ASSIEME AL FASCICOLO DI PARTE.*

La tempestivita del rilascio della procura successivamente alla notificazione dell'atto di citazione o di appello puo desumersi anche presuntivamente, con apprezzamento demandato al giudice di merito, di dati estrinseci al mandato ma emergenti dagli Atti del processo, e pertanto sicuri ed obbiettivamente valutabili, si che il loro apprezzamento positivo appaghi l'esigenza di certezza circa l'anteriorita della formazione del documento rispetto alla Costituzione dell'attore. Data quella esigenza e la conseguente necessita che la tempestivita della procura sia desunta da dati sicuri emergenti dal processo, va esclusa l'ammissibilita della prova testimoniale; che, difettando per sua natura di ogni garanzia di precisione e di veridicita, non si concilia con il rigore d'indagine richiesto. Costituisce valida prova dell'anteriorita del rilascio della procura alla Costituzione dell'attore l'attestazione del cancelliere che iscrive la causa a ruolo circa l'avvenuto deposito del mandato, con indicazione degli estremi dello stesso sul ruolo generale degli affari contenziosi civili, ovvero nell'indice del fascicolo d'ufficio. Compete al cancelliere - nell'adempimento del suo dovere di controllare la corrispondenza delle indicazioni apposte sulla nota di iscrizione a ruolo con gli Atti e documenti in realta prodotti dalla parte nel suo fascicolo, nonche nell'osservanza del suo Obbligo di accertare a norma dell'art 74 delle Disposizioni di attuazione cod proc civ la regolarita formale e fiscale degli Atti e documenti prodotti dalla parte - il compito di rilevare ex officio il mancato deposito della procura, pur indicata nella nota e di farne menzione sulla stessa nota sul ruolo generale o nell'indice del fascicolo di ufficio. Pertanto, se la procura e precisamente indicata sulla nota di iscrizione, la mancata annotazione, da parte del cancelliere, nei predetti Atti di ufficio, di inesistenza del documento costituisce un indizio che il mandato, formalmente regolare, e stato depositato unitamente al fascicolo di parte; un semplice indizio, liberamente apprezzabile dal giudice di merito e che, in concorso con altri elementi emergenti dal processo ed in Mancanza di elementi contrari, puo indurre ad una valida presunzione di regolarita, e quindi di tempestivo rilascio della procura successiva alla notificazione della citazione. Il controllo di legittimita della Corte suprema e circoscritto nei limiti della revisione della decisione di merito in relazione sia alla regolarita formale del processo che alle questioni di diritto prospettate e risolte con quella pronuncia; essendo precluso nel giudizio di Cassazione l'esame di questioni giuridiche nuove, tranne che non siano rilevabili di ufficio o costituiscano nuovi profili di diritto che possano considerarsi compresi nel thema decidendi dibattuto nel giudizio di merito e fondato sugli stessi elementi di fatto ivi dedotti, discussi e vagliati. (Conf 1936/61, 1325/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)