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Sez. L, Sentenza n. 2578 del 19/04/1980 (Rv. 406314 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - TEMPESTIVITA DEL RILASCIO - DESUNZIONE PER PRESUNZIONI - LEGITTIMITA - SCELTA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA INESISTENZA DELLA PROCURA A MARGINE INDICATA NELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO - PRESUNZIONE DELLA TEMPESTIVITA DEL RILASCIO DELLA PROCURA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406314-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - TEMPESTIVITA DEL RILASCIO - DESUNZIONE PER PRESUNZIONI - LEGITTIMITA - SCELTA E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRESUNTIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA INESISTENZA DELLA PROCURA A MARGINE INDICATA NELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO - PRESUNZIONE DELLA TEMPESTIVITA DEL RILASCIO DELLA PROCURA - CONFIGURABILITA.*

La tempestivita del rilascio della procura entro il termine indicato dall'art 125, secondo comma, cod proc civ puo desumersi anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento emergente dagli Atti processuali, obiettivamente valutabili, che appaghino la esigenza di certezza circa l'anteriorita della formazione del documento rispetto alla Costituzione dell'attore o dell'appellante, atteso che la legge non richiede che tale anteriorita risulti da Atti formali e insostituibili. La scelta degli elementi presuntivi, tratti dagli Atti processuali, e la loro valutazione sono riservate allo apprezzamento del giudice di merito insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. Pertanto, poiche compete al cancelliere di dovere di controllare la corrispondenza delle indicazioni, apposte nella nota di iscrizione a ruolo, con gli Atti e documenti in realta prodotti dalla parte, oltre che di controllare, a norma dell'art 74 disp att cod proc civ, la regolarita formale e fiscale di tali documenti e, quindi, di rilevare ex officio il mancato deposito della procura indicata nella nota, il mancato rilievo da parte del cancelliere della inesistenza della procura a margine indicata nella nota di iscrizione puo costituire un indizio da cui trarre una valida presunzione di regolarita del tempestivo rilascio della procura stessa. (Conf 2891/62, mass n 254288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)