Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 08/06/1977 (Rv. 386065 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFETTO LIBERATORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFETTO LIBERATORIO DEL DEBITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Perche possa ravvisarsi l'adempimento del terzo, con effetto liberatorio del debitore, non basta un qualsiasi comportamento di persona estranea al rapporto obbligatorio, idoneo a soddisfare lo interesse economico del creditore, ma occorre che il terzo agisca con la consapevolezza di eseguire esattamente la prestazione per conto del debitore. (nella specie, si e escluso che l'Obbligo del conduttore di risarcire al locatore i danni arrecati alla cosa locata potesse ritenersi estinto per essere stati i danni stessi riparati da un successivo conduttore, che non conosceva il precedente conduttore, e non sia al corrente che quest'ultimo fosse tenuto a risarcire i suddetti danni). (V 1194/69, mass n 339794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)