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Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 14/04/1969 (Rv. 339794 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339794-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

Il pagamento, quale prestazione del dovuto, puo essere eseguito anche da un terzo, persino inscio vel invito debitore, sempre pero che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore. L'effetto liberatorio deve, pertanto, essere escluso, quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli dal debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)