Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013 (Rv. 627936 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Art. 829, nuovo testo, cod. proc. civ. - Applicazione - Data di stipulazione della clausola arbitrale - Irrilevanza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)