Sez. 1, Sentenza n. 1375 del 07/06/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165170 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - EFFETTI - DINIEGO - CONDIZIONI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - EFFETTI - DINIEGO - CONDIZIONI.*
La natura sostanziale dell'istituto della liberazione condizionale implica che esso va ricollegato al reato e al suo autore. Pertanto, se le condizioni che lo legittimano sono necessarie per la sua concessione, non sono, però, sufficienti, dovendovi concorrere la libera Determinazione del giudice, che è condizionata dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed, in particolare, dalla gravità dei reati commessi e dalla capacità a delinquere dimostrata dal colpevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)