diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1375 del 07/06/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165170 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - EFFETTI - DINIEGO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165170-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - EFFETTI - DINIEGO - CONDIZIONI.*

La natura sostanziale dell'istituto della liberazione condizionale implica che esso va ricollegato al reato e al suo autore. Pertanto, se le condizioni che lo legittimano sono necessarie per la sua concessione, non sono, però, sufficienti, dovendovi concorrere la libera Determinazione del giudice, che è condizionata dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed, in particolare, dalla gravità dei reati commessi e dalla capacità a delinquere dimostrata dal colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)