Sez. 1, Sentenza n. 956 del 03/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169299 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER L'OPERATIVITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER L'OPERATIVITÀ.*
Ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale sono richiesti, oltre il requisito concernente la quantità di pena scontata, un giudizio sul ravvedimento espresso in termini di certezza e non di mera probabilità (basato cioè su una valutazione complessiva della personalità del condannato in relazione all'evolversi in senso positivo della stessa durante tutto l'arco della detenzione) ed, inoltre, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato. (V mass n 161716; (V mass n 165170).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)