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Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 27/02/1987 (Rv. 451346 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO - TITOLO ESECUTIVO NOTIFICATO DAL CEDENTE AL CEDUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSIONE DEL CREDITO - FACOLTÀ DEL CESSIONARIO DI AGIRE ESECUTIVAMENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451346-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - RAPPORTI - FRA CEDUTO E CESSIONARIO - TITOLO ESECUTIVO NOTIFICATO DAL CEDENTE AL CEDUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CESSIONE DEL CREDITO - FACOLTÀ DEL CESSIONARIO DI AGIRE ESECUTIVAMENTE - SUSSISTENZA.*

A seguito della cessione del credito e della sua opponibilità al debitore per effetto di notificazione (senza che a quest'ultimo fine si richieda, quando il debitore non sia la pubblica amministrazione, anche la consacrazione della cessione medesima in scrittura autenticata), la facoltà del cessionario di agire esecutivamente, avvalendosi del titolo giudiziale formatosi e spedito in favore del cedente e dallo stesso notificato al debitore, non trova ostacolo nella circostanza che tale spedizione e tale notificazione siano avvenute dopo la successione nella posizione creditoria, trattandosi di evento che non incide, alla stregua dei principi evincibili dall'art. 111 cod. proc. civ., sulla legittimazione del dante causa all'esecuzione forzata ed agli adempimenti ad essa preliminari. (V 3887/75, mass n 378145; (V 3887/75, mass n 378146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)