diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 20/11/1975 (Rv. 378146 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CESSIONE DI CREDITO - PERFEZIONAMENTO - NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - SEMPLICE SCAMBIO DEI CONSENSI - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - EFFETTI PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA NOTIFICA AL CEDUTO - CONTRATTO SOTTOSTANTE - PRESUPPOSTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO - RILEVANZA - FATTISPECIE (CESSIONE DI UN CREDITO VERSO LA PA IN PAGAMENTO DEL COMPENSO AD UN PROFESSIONISTA; RICHIESTA AL CLIENTE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER INEFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO ALLA PA; MANCATA DEDUZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE LA CESSIONE).*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378146-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - CESSIONE DI CREDITO - PERFEZIONAMENTO - NEI RAPPORTI TRA CEDENTE E CESSIONARIO - SEMPLICE SCAMBIO DEI CONSENSI - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE - EFFETTI PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA NOTIFICA AL CEDUTO - CONTRATTO SOTTOSTANTE - PRESUPPOSTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO - RILEVANZA - FATTISPECIE (CESSIONE DI UN CREDITO VERSO LA PA IN PAGAMENTO DEL COMPENSO AD UN PROFESSIONISTA; RICHIESTA AL CLIENTE DEL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER INEFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO ALLA PA; MANCATA DEDUZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSTANTE LA CESSIONE).*

La cessione di credito si perfeziona, nei rapporti tra cedente e cessionario, in virtu del solo consenso da essi espresso, in quanto la notifica al debitore ceduto integra una mera condizione di opponibilita del negozio al debitore medesimo, nel senso che lo priva del diritto di liberarsi, adempiendo al cedente. Ne consegue che, per effetto del semplice scambio dei consensi, il credito si trasferisce immediatamente dal cedente al cessionario, per cui quest'ultimo puo, anche prima della notifica al debitore, trasferire a sua volta il credito agli eredi, opporsi ad ogni Azione di terzi sul credito rivolta contro il cedente ed, infine, pretendere direttamente il pagamento dal debitore ceduto. Deve, invece, escludersi che il semplice scambio dei consensi valga a costituire il cessionario, per il periodo anteriore alla notifica al ceduto, creditore del cedente e che, pertanto, qualora la cessione rimanga, per qualsiasi causa, inefficace nei confronti del debitore, il cessionario possa pretendere di ottenere dal cedente il pagamento del credito ceduto. In tal caso, tuttavia, presupponendo la cessione di credito un sottostante contratto, oneroso o gratuito, che la integra e ne costituisce la justa causa, il cessionario puo tutelarsi nei confronti del cedente facendo valere le conseguenze giuridiche dell'inefficacia della cessione e le stesse cause che l'hanno determinata (ivi compreso il rifiuto del cedente di collaborare per la notifica della cessione al debitore nella Forma prevista da una legge speciale), ma cio soltanto nell'ambito del contratto sottostante, il quale, pertanto, deve essere espressamente posto a base di ogni pretesa verso il cedente. (nella specie, concluso un contratto d'opera professionale, il cliente aveva ceduto al professionista un credito verso lo stato di importo pari al compenso pattuito. Poiche tale cessione era rimasta inefficace nei confronti della pa, non essendo stata notificata a quest'ultima mediante scrittura privata autenticata, il professionista aveva preteso dal cliente il pagamento del credito ceduto, invocando l'efficacia, nei rapporti interni, della cessione, ma non invocando il patto sottostante relativo alla Determinazione del consenso. I giudici del merito avevano respinto la domanda. La suprema Corte ha confermato questa pronunzia enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1376, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)