Sez. 2, Sentenza n. 1456 del 14/03/1986 Cc. (dep. 22/03/1986) Rv. 172237 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - APPLICAZIONE PROVVISORIA - SPECIFICITÀ ED INDEROGABILITÀ DELLE ESIGENZE ISTRUTTORIE - SIGNIFICATO.*
PENA - PENE ACCESSORIE - APPLICAZIONE PROVVISORIA - SPECIFICITÀ ED INDEROGABILITÀ DELLE ESIGENZE ISTRUTTORIE - SIGNIFICATO.*
Il concetto di specificità ed inderogabilità delle esigenze istruttorie cui ha fatto riferimento il legislatore nel nuovo testo dell'art. 140 cod. pen. ai fini dell'applicazione provvisoria di pene accessorie va inteso come senso della concretezza e della gravità di una situazione di pericolo che attualizzi, rendendola indifferibile per la salvaguardia della istruttoria, l'adozione di una misura capace di contrastare la situazione stessa. Questa deve essere desunta da specifici elementi acquisiti al processo siccome attinenti al caso di specie ed idonei per la sintomaticità del loro contenuto a legittimare un giudizio di probabilità in ordine a future attività istruttorie, così svincolandosi la prognosi da ogni astratta considerazione adattabile a una indistinta generalità di casi, senza però indicazione specifica dell'attività istruttoria da compiere eventualmente esposta al pericolo di turbamento o di inquinamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)