Sez. 1, Sentenza n. 2637 del 03/03/1986 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175247 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELLA SANZIONE PREVISTA DAL SESTO COMMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1975 - SONO ESCLUSIVAMENTE I FABBRICANTI - RATIO DELLA DISPOSIZIONE - ATTIVITÀ COMPIUTA DA PERSONE DIVERSE - REATI IPOTIZZABILI.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELLA SANZIONE PREVISTA DAL SESTO COMMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1975 - SONO ESCLUSIVAMENTE I FABBRICANTI - RATIO DELLA DISPOSIZIONE - ATTIVITÀ COMPIUTA DA PERSONE DIVERSE - REATI IPOTIZZABILI.*
La norma sanzionatoria prevista dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 ha per destinatari esclusivamente i fabbricati di giocattoli riproducenti armi ai quali il quarto comma del citato articolo - al fine di evitare la circolazione, sul territorio nazionale, di giocattoli strutturalmente idonei ad essere trasformati in armi o, comunque, in strumenti Atti ad offendere - ha imposto l'Obbligo dell'impiego di tecniche e materiali a ciò adatti, e quello, inoltre, dell'occlusione della canna con un visibile ed incorporato segno distintivo (tappo rosso), senza del quale il giocattolo riproducente arma è idoneo ad offendere la persona. Qualsiasi altra attività compiuta in violazione di tale "ratio" da persona diversa dal fabbricante sui o con i predetti giocattoli si risolve - secondo i casi e le condizioni e quale sia stato il loro stato all'origine - in condotte illecite, tutte normativamente già previste e sanzionate e, precisamente, nel fabbricare, introdurre nello stato, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, dare in locazione o comodato, portare, detenere illegalmente armi di tipo guerra o parti di esse atte all'impiego o armi clandestine, ovvero nel portare senza giustificato motivo strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo o di luogo, per l'offesa alla persona (ex artt. 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 e 4, 22 e 23 della legge n. 110 del 1975), restando qualsiasi altra attività non espressamente prevista penalmente indifferente, così come avviene per qualsiasi altra categoria di arma, propria o impropria. (V mass n 167430; (contra mass n 172237; (contra mass n 170193; (contra mass n 170169; (contra mass n 167894; (contra mass n 167893; (contra mass n 163480; (contra mass n 163479; (contra mass n 163478 e sent n 171 del 1986 della Corte cost).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 22 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)