Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 01/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209923 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Autorizzazione paesaggistica - Momento di integrazione dell'efficacia - Scadenza del termine concesso al ministro per l'annullamento - Effetti sull'efficacia della concessione edilizia e sulla formazione del silenzio-assenso - Indicazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Poiché, secondo quanto dispone l'art. 1 d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431), l'autorizzazione paesaggistica è sottoposta al potere di annullamento del ministro per i B.C.A., essa non può considerarsi efficace prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria; ne deriva che la concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può a sua volta dirsi efficace solo dopo il decorso di tale ulteriore termine e che allo stesso modo solo dopo il decorso di questo può formarsi, nel caso in cui sia stata rilasciata un'autorizzazione espressa, il silenzio-assenso su un'istanza di concessione).
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 03/06/1940 num. 1357 art. 25, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)