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Sez. 3, Sentenza n. 39415 del 21/03/2013 Cc. (dep. 24/09/2013) Rv. 256425 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Impianti di telefonia mobile - Regime autorizzatorio - Silenzio assenso - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256425-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, l'installazione di impianti di telefonia mobile senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 87, D.Lgs. n. 259 del 2003, atto quest'ultimo che può ritenersi sostituito dalla formazione del cosiddetto silenzio-assenso a condizione, però, che sussistano i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato in quanto il silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione era in contrasto al piano di localizzazione delle stazioni radio base, adottato dal Comune).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 87 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)