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Sez. L - , Sentenza n. 2930 del 31/01/2019 (Rv. 652605 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Giudizio di primo grado - Articolazione in due fasi procedimentali - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Deposito per via telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652605-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado, pur unitario, si articola in due fasi procedimentali e l'introduzione della fase di opposizione richiede un'autonoma costituzione delle parti, come è dimostrato dal fatto che l'art. 1, commi 51 e 53, della l. n. 92 del 2012 preveda a loro carico gli stessi incombenti che caratterizzano l'introduzione del giudizio nel rito del lavoro; ne consegue che il ricorso in opposizione può essere depositato in forma cartacea, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), secondo cui il deposito degli atti processuali delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 53, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)