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Sez. L, Sentenza n. 22479 del 04/11/2016 (Rv. 641629 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014 - Deposito telematico dinanzi a ufficio non abilitato - Rifiuto di accettazione della busta telematica - Nullità - Esclusione - Rimessione in termini - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641629-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, "ratione temporis" applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento, sicché, l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo cui, a norma dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, si è conferito il compito di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici dei singoli uffici e non l'individuazione, demandata alla normativa primaria, del novero degli atti depositabili telematicamente, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)