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Sez. 2, Sentenza n. 41774 del 28/06/2016 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268275 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 36 del 2014, conv. con mod. nella L. n. 79 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Obbligo per il giudice di appello di applicare il nuovo minimo edittale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268275-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La riduzione del minimo edittale della pena prevista per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, impone al giudice d'appello di diminuire la pena inflitta con sentenza resa in prima cura precedentemente alla modifica normativa, irrogando il nuovo minimo, soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest'ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in tal caso anche confermare la pena irrogata dal primo giudice, ovvero applicare una pena comunque superiore al nuovo minimo edittale, purché inferiore a quella inflitta in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di merito, pur riconoscendo l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non aveva ritenuto la condotta minimale, in tal maniera motivando adeguatamente l'entità dell'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)