Sez. 3, Sentenza n. 43594 del 09/09/2015 Ud. (dep. 29/10/2015) Rv. 265271 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 36 del 2014, conv. con mod. nella L. n. 79 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Obbligo per il giudice di appello di applicare il nuovo minimo edittale - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La riduzione del minimo edittale della pena prevista per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, impone al giudice d'appello di diminuire la pena inflitta con sentenza resa in prima cura precedentemente alla modifica normativa, irrogando il nuovo minimo, soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest'ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto, fornendone congrua motivazione, potendosi in tal caso anche confermare la pena irrogata dal primo giudice, ovvero applicare una pena comunque superiore al nuovo minimo edittale, purché inferiore a quella inflitta in primo grado.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)