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Sez. 3, Sentenza n. 753 del 10/07/1985 Ud. (dep. 24/01/1986) Rv. 171641 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - ASSENZA DI CONVENZIONI O DI FATTI CONCLUDENTI - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171641-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - ASSENZA DI CONVENZIONI O DI FATTI CONCLUDENTI - RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il direttore dei lavori per conto del committente, in Mancanza di convenzioni o di fatti concludenti, è terzo nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, il fatto che egli, nell'interesse di detto committente e per il normale e lecito svolgimento dei lavori sottoposti al suo controllo, debba segnalare le omissioni rilevate e rilevabili, non può valere a fondare la sua legittimazione ad "attuare" la cautela omessa ed a rispondere penalmente dei reati commessi dal datore di lavoro per la mancata attuazione. Ove, infatti, il legislatore avesse voluto estendere a tale direttore dei lavori, ancorché estraneo all'organizzazione del lavoro, la titolarità dell'Obbligo di provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, ciò avrebbe fatto espressamente. (Conf mass n 169586; (Conf mass n 170464; (Conf mass n 142593).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)