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Sez. 3, Sentenza n. 5532 del 29/03/1985 Ud. (dep. 01/06/1985) Rv. 169586 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: OMESSO ACCERTAMENTO, IN SENTENZA DI CONDANNA, DI CONCRETA ATTIVITÀ SVOLTA.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169586-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: OMESSO ACCERTAMENTO, IN SENTENZA DI CONDANNA, DI CONCRETA ATTIVITÀ SVOLTA.*

L'identificazione dei destinatari delle norme di protezione contro gli infortuni va fatta con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa, sicché è responsabile della mancata osservanza di tali norme chi, in concreto, abbia avuto ingerenza nella organizzazione del cantiere o nella esecuzione dei lavori. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna, nella quale il pretore, senza accertare convenientemente i fatti, aveva affermato che l'imputato - nominato direttore dei lavori dall'appaltante nel proprio esclusivo interesse per eventuali varianti e per l'alta sorveglianza dei lavori e dei materiali relativamente alla rispondenza tecnica ed ai particolari del progetto - aveva la sorveglianza continua e completa della esecuzione dei lavori, nonostante che da nessun elemento processuale risultasse tale circostanza od anche soltanto che egli si fosse ingerito nella esecuzione dei lavori al di là dei limiti dello interesse del committente). (Conf mass n 166035; (Conf mass n 160317; (Conf mass n 155493; (Conf mass n 149903).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)