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Sez. L, Sentenza n. 3363 del 18/02/2005 (Rv. 579503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Trasferimento di azienda - Applicazione del nuovo contratto collettivo a dipendenti aderenti ad altro sindacato - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

In tema di accordi aziendali e nella ipotesi di trasferimento di azienda (nella specie, passaggio di Italcable, Telespazio ed IRITEL alla SIP e successiva incorporazione di questo complesso di imprese nella TELECOM), non può presumersi intento antisindacale nella applicazione di una nuova contrattazione collettiva anche a dipendenti che, in quanto aderenti ad altro sindacato, la abbiano rifiutata. In tal caso non si concreta nemmeno la violazione della libertà sindacale dei lavoratori ex art. 39 Cost., non avendo i lavoratori il diritto di ottenere che il datore di lavoro negozi le loro condizioni con il sindacato al quale essi aderiscono, né il diritto di agire in giudizio, mancandovi un interesse, quando il contratto non modifichi "in peius" le condizioni del loro rapporto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)