Sez. L - , Sentenza n. 28798 del 30/11/2017 (Rv. 646266 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Riattivazione del procedimento sospeso - Termine previsto dall’art. 93 del c.c.n.l. comparto scuola 24 luglio 2003 - Decorrenza - Perentorietà - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, il termine di centottanta giorni decorrente dalla data della notizia della sentenza definitiva, previsto dall’art. 93 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003, per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso in costanza di procedimento penale, non ha carattere perentorio, non potendo verificarsi alcuna decadenza in assenza di espressa previsione normativa o contrattuale, e considerata la natura contrattuale di tale termine, la cui osservanza deve valutarsi secondo i principi generali in materia di adempimento.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. del 2002 art. 93, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)