Sez. L, Sentenza n. 5637 del 09/03/2009 (Rv. 607098 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Lavoro privatizzato - Procedimento disciplinare - Termine per la contestazione dell'addebito, ex art. 24, comma 2, c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Natura ordinatoria - Inosservanza del termine - Conseguenze - Vizio della sanzione finale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Successiva previsione contrattuale di perentorietà del termine - Natura - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, il termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 24, comma 2, del contratto collettivo del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, non è perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale, mentre la natura contrattuale dei termini induce a valutarne l'osservanza nella prospettiva del corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento. Nè, in senso contrario, rileva l'aggiunta - operata con l'art. 12 del c.c.n.l. del comparto Ministeri 2002-2005 - di un nuovo comma 10 all'art. 24 del c.c.n.l. del 1995, con il quale è stata attribuita natura perentoria anche al termine iniziale del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere, attesa la mancanza di ogni riferimento all'avvenuta insorgenza di controversie di carattere generale sull'interpretazione della norma collettiva, che la nuova disposizione non costituisca norma pattizia di interpretazione autentica, di portata sostitutiva della clausola controversa con efficacia retroattiva, ma integri una modifica, come tale operante soltanto in riferimento alle vicende successive all'entrata in vigore del c.c.n.l. con il quale è stata pattuita.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)