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Sez. 1, Sentenza n. 4611 del 20/05/1987 (Rv. 453277 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - RITENUTE D'ACCONTO PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE EFFETTUATE SU COMPENSI EROGATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA SULL'IRPEF MA ASSOGGETTATI ALLA PREVIGENTE TASSAZIONE - DEFINIZIONE IN VIA DI CONDONO DELLE PENDENZE ANTERIORMENTE ALL'EROGAZIONE DI DETTI COMPENSI - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - RITENUTE D'ACCONTO PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE EFFETTUATE SU COMPENSI EROGATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA SULL'IRPEF MA ASSOGGETTATI ALLA PREVIGENTE TASSAZIONE - DEFINIZIONE IN VIA DI CONDONO DELLE PENDENZE ANTERIORMENTE ALL'EROGAZIONE DI DETTI COMPENSI - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a ritenute di acconto per imposta di ricchezza mobile e complementare, che siano state effettuate su compensi erogati dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina sull'IRPEF di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ma assoggettati alla previgente tassazione in quanto maturati prima di detta data (secondo la disposizione transitoria dell'art. 83 del citato decreto), la circostanza che il contribuente, anteriormente all'indicata erogazione, abbia già definito in via di condono le pendenze inerenti ai suddetti abrogati Tributi comporta la ripetibilità delle ritenute medesime, in quanto attinenti a debiti d'imposta già estinti. (V 5265/84, mass n 436995).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)