Sez. 1, Sentenza n. 5265 del 18/10/1984 (Rv. 436995 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - MAGGIORE ENTITÀ DELLE RITENUTE D'ACCONTO, RISPETTO ALL'EFFETTIVO DEBITO D'IMPOSTA RISULTANTE DALL'ACCERTAMENTO AUTOMATICO PREVISTO DALLA SUDDETTA DISCIPLINA - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA DI CUI AL D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - MAGGIORE ENTITÀ DELLE RITENUTE D'ACCONTO, RISPETTO ALL'EFFETTIVO DEBITO D'IMPOSTA RISULTANTE DALL'ACCERTAMENTO AUTOMATICO PREVISTO DALLA SUDDETTA DISCIPLINA - RIPETIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile e d'imposta complementare, qualora il contribuente chieda ed ottenga l'applicazione del cosiddetto condono tributario, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), la maggiore entità delle ritenute d'acconto, rispetto all'effettivo debito d'imposta risultante dall'accertamento automatico previsto dalla suddetta disciplina, non è suscettibile di ripetizione, né può essere invocata per escludere il pagamento delle prescritte addizionali, o per ottenere un'imputazione del relativo importo in riduzione delle medesime, tenuto conto, per quanto riguarda detta ripetizione, che il disposto dell'art. 177 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, circa il rimborso delle ritenute di acconto effettuate in eccedenza sul dovuto, è incompatibile con il peculiare sistema di definizione automatica dell'imponibile, contemplato, in base ad una scelta affidata al contribuente, dalle norme del suddetto condono, e che, per quanto riguarda le addizionali, esse conseguono al solo fatto della debenza del tributo principale, e non possono essere oggetto di conguagli o compensazioni con un'entità non omogenea (riferendosi la ritenuta all'imposta e non all'addizionale d'imposta). (V 5696/81, mass n 416388).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 177, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)