Sez. 3, Sentenza n. 34101 del 23/05/2006 Cc. (dep. 12/10/2006) Rv. 235049 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Concessioni demaniali - Rinnovabilità automatica alla scadenza - Riferibilità alle sole attività turistico ricreative.
DEMANIO
In tema di occupazione del demanio marittimo, la disciplina che prevede la durata di sei anni della concessione ed il suo rinnovo automatico, introdotta dall'art. 1, comma secondo, D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494, sostituito dalla legge 16 marzo 2001 n. 88, modificato dall'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, si riferisce esclusivamente alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con la conseguente non applicabilità alle concessioni di cantieri navali e scali d'alaggio.
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1993 num. 494, Legge 16/03/2001 num. 88 art. 10, Legge 08/07/2003 num. 172 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)