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Sez. 3, Sentenza n. 34101 del 23/05/2006 Cc. (dep. 12/10/2006) Rv. 235049 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Concessioni demaniali - Rinnovabilità automatica alla scadenza - Riferibilità alle sole attività turistico ricreative.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235049-01

DEMANIO

In tema di occupazione del demanio marittimo, la disciplina che prevede la durata di sei anni della concessione ed il suo rinnovo automatico, introdotta dall'art. 1, comma secondo, D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 494, sostituito dalla legge 16 marzo 2001 n. 88, modificato dall'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, si riferisce esclusivamente alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con la conseguente non applicabilità alle concessioni di cantieri navali e scali d'alaggio.

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1993 num. 494, Legge 16/03/2001 num. 88 art. 10, Legge 08/07/2003 num. 172 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)