Sez. 3, Sentenza n. 8759 del 17/12/2002 Ud. (dep. 24/02/2003) Rv. 224165 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Occupazione oltre il termine di concessione - Reato di abusiva occupazione - Esclusione - Fondamento.
DEMANIO
In tema di occupazione del demanio marittimo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 marzo 2001 n. 88, sostitutiva della previgente disposizione di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 494, le concessioni di beni demaniali marittimi(ora con durata di sei anni) si rinnovano automaticamente alla loro scadenza per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, con la conseguente implicita abrogazione della previsione dell'art. 25 del regolamento per la navigazione marittima, per il quale la concessione si intendeva cessata di diritto alla scadenza senza necessità di diffida.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Legge 16/03/2001 num. 88 art. 10, Legge 04/12/1993 num. 494, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)